Art. 9.

      1. Al secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato per il collegio uninominale ovvero sul simbolo della lista cui appartiene il candidato che intende votare ovvero ancora sul simbolo di coalizione. È valido il voto apposto sul simbolo della lista e sul simbolo di coalizione, ovvero apposto sul simbolo di lista e sul nome del candidato appartenente alla lista stessa, ovvero apposto sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione, ovvero ancora sul simbolo della lista, sul nome del candidato e sul simbolo di coalizione. È comunque nullo il voto espresso con segni apposti su simboli di lista, nomi e simboli di coalizione non collegati tra loro».